
11 Apr Contributi previdenziali omessi dal datore di lavoro.
Si ritorna in argomento contributi previdenziali omessi dal datore di lavoro che, ai sensi dell’art. 2116, 2 comma c.c., generano un futuro ma certo danno pensionistico, tanto per i lavoratori subordinati quanto per i lavoratori parasubordinati. Pregiudizio che sarà attuale e quantificabile solo al momento del trattamento di quiescenza ma che non impedisce al prestatore di lavoro di richiedere, una volta prescritto il diritto al versamento contributivo, una condanna generica al risarcimento del danno ancor prima del verificarsi dell’evento al fine dell’accertamento del proprio diritto. In questo caso il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno – soggetto al termine ordinario – non decorre se non dal giorno in cui il pregiudizio è divenuto concreto, ovvero dal pensionamento.
Questi principi, ancora una volta, sono stati sanciti da una recente sentenza del Tribunale di Taranto che ha aderito alla costante giurisprudenza sul punto della Corte di Legittimità.
Lo Studio è particolarmente orgoglioso di aver riportato successi in questa materia di importante rilievo sociale ed etico, per la difesa di un diritto di rilevanza costituzionale.