
27 Dic Clausola Penale: Punitive Damage o Equo Risarcimento?
Il Tribunale di Taranto si è recentemente imbattuto in un’ interessante questione giurisprudenziale circa l’applicabilità della clausola penale in un contratto, la sue diverse interpretazioni ed i suoi limiti.
Partiamo proprio dalla sentenza del nostro Tribunale, n. 1996/2016, la quale, partendo dalla ricostruzione della volontà comune delle parti che hanno stipulato il contratto in questione, conclude affermando che “può trovare applicazione la previsione della citata norma (art.1382 c.c., effetti della clausola penale) che conferisce al giudice il potere di ridurre la clausola penale ad equità ove l’obbligazione principale sia stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale prevista appare manifestamente eccessivo; la ratio di tale previsione è, invero, di evitare che la funzione di determinazione anticipata dell’ammontare del danno non si risolva in uno strumento di arricchimento per il creditore, costituendo anche un criterio di orientamento ai fini della valutazione della riduzione della penale, che deve tenere a essere quanto più possibile oggettivo, ancorato, cioè, non alla situazione economica soggettiva delle parti, ma alla considerazione del reale interesse del creditore e all’eventuale squilibrio tra le posizioni delle parti”.
Per comprendere a fondo la portata della sentenza suindicata tuttavia bisogna partire dal principio e dalla definizione di clausola penale, contenuta nell’art. 1382 c.c.: “la clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”.
Non è altro che una clausola inserita in un accordo principale dove è determinata preventivamente la prestazione che una parte dovrà eseguire in caso di suo inadempimento o ritardo nell’esecuzione dell’accordo principale.